Ed ancora “ ……. Clausole
estradizionali sono inoltre contenute in accordi multilaterali destinati a
reprimere crimini particolarmente gravi (genocidio, terrorismo e altri: Crimini internazionali) sulla base del principio aut dedere aut iudicare. In via generale, ai fini dell’estradizione passiva il
principio della doppia incriminazione stabilisce che il fatto deve costituire
reato per la legge penale sia dello Stato richiedente, che di quello
concedente, indipendentemente dalla diversità dei regimi sanzionatori. Il
principio del ne bis
in idem garantisce invece l’unicità della punizione per un
medesimo fatto.
Nell’ordinamento
italiano l’estradizione è regolata da fonti eterogenee e di diverso rango.
Rilevano, in primo luogo, i trattati ratificati dall’Italia, e, in secondo
luogo, le disposizioni costituzionali (art. 10, 4° co., e 26 Cost.) che vietano
l’estradizione del cittadino e pongono limiti all'operatività di questo
istituto sia in relazione al tipo di reato per cui l'estradizione è stata
richiesta – sancendo il divieto di estradizione dello straniero e del cittadino
per i reati politici –, sia in relazione al trattamento sanzionatorio,
escludendo l’estradizione per i reati puniti dallo Stato richiedente con la
pena di morte.
Ciò
stante, il 22 marzo 2013 qualcuno ha deciso di estradare in India per la terza
volta Massimiliano Latorre e Salvatore Girone fiducioso dell’assicurazione
scritta avuta dall’Addetto di Affari indiano a Roma sulla non applicabilità
della pena capitale. Atto privo di valenza giudica secondo quanto sentenziato
dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto la semplice garanzia formale della
non applicazione della pena di morte
atto insufficiente
alla
concessione
dell’estradizione
(n. 223 del 27 giugno 1996).
Oggi da
un’Agenzia stampa del Ministro Bonino veniamo a sapere che ancora non si
conoscono precisamente gli atti d’accusa addebitati ai due Marò, aspetto che
rende ancora più discutibile la decisione di averli rimandati in India.
(AGI) - Roma, 13 gen. -
"La situazione da parte indiana e' sempre piu' confusa: la polizia non ha
ancora esplicitato i capi d'accusa": dalle pagine de La Stampa, il
ministro degli Esteri, Emma Bonino, e' tornata a parlare del 'caso maro'.
Secondo il capo della
Farnesina, in India "c'e' il condizionamento della campagna elettorale che
rende imprevedibile il comportamento delle autorita'", ma l'Italia valuta
tutte le opzioni in campo. Il ministro ha aggiunto di aver parlato con il
vice-presidente della Commissione europea, Antonio Tajani, che nei giorni
scorsi ha minacciato di interrompere i negoziati di libero scambio Ue-India
qualora la magistratura indiana decidesse di far ricorso alla pena di morte nel
processo ai due militari italiani. "Tajani - ha spiegato la Bonino - mi ha
precisato i tempi della sua proposta. Ed e' chiaro che tutto dipende dal capo
d'imputazione: quando sara' formulato, vedremo. Tutte le opzioni saranno sul
tappeto".
Se, come si evince, il capo
di imputazione non è stato ancora formulato il 22 marzo non si è tenuto conto
di precisi vincoli costituzionali e di una sentenza della Suprema Corte ma si è
anche disatteso quanto sancito dalla stessa in un altro pronunciamento della Sez. VI il 10 ottobre 2008 n. 40283,
dep. 28 ottobre 2008 che
ha affermato tra l’altro che “ai fini della pronuncia
favorevole all’estradizione
, è richiesta documentata sussistenza e la valutazione di gravi indizi
……”.
Sicuramente non capi di imputazione e nemmeno gravi indizi
che non risultano essere ascrivibili a carico di Latorre e Girone e che, in ogni
caso, qualora ci fossero stati avrebbero dovuto indurre la Giustizia italiana a
provvedimenti restrittivi nei loro confronti, tipo il divieto di espatrio, soprattutto
perché in quel momento erano inscritti nel registro degli indagati per omicidio
volontario.
Ci si chiede a tal punto se in Italia esiste ancor al’obbligatorietà
dell’azione penale. Un altro punto oscuro di una vicenda che ormai ha dell’assurdo
!
Nessun commento:
Posta un commento